(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20  del
                           10 aprile 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, lettera n), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 20 luglio 1927, n. 1443 (Norme di  carattere
legislativo per disciplinare  la  ricerca  e  la  coltivazione  delle
miniere del Regno); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
382 (Disciplina dei procedimenti  di  conferimento  dei  permessi  di
ricerca e di concessioni di coltivazione di  giacimenti  minerari  di
interesse nazionale e di interesse locale); 
  Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n.  78  (Testo  unico  in
materia di cave, torbiere,  miniere,  recupero  di  aree  escavate  e
riutilizzo di residui recuperabili); 
  Considerato quanto segue: 
      1. La Toscana e' l'unica Regione in Italia in cui viene  svolta
attivita' di produzione di energia elettrica da fonte geotermica; 
      2. Le centrali geotermoelettriche presenti in Toscana producono
un  quantitativo  di  anidride  carbonica  (CO2)  pari  a   1.827.101
tonnellate  annue,  che  viene   rilasciata   in   atmosfera   previo
trattamento di abbattimento mercurio e idrogeno solforato (AMIS),  ma
che potrebbe essere utilmente recuperata per le stesse  finalita'  di
utilizzo  previste  per  la  CO2  estratta  dal  sottosuolo   tramite
perforazione di pozzi,  contribuendo  ad  abbassarne  il  livello  in
atmosfera; 
      3. Poiche' i soggetti  interessati  allo  sfruttamento  di  CO2
possono recuperarla gratuitamente da Enel Green Power, ad oggi  unico
titolare delle concessioni geotermoelettriche, e non risulta preclusa
la possibilita' di recuperare CO2  anche  dalle  emissioni  di  altre
attivita' economiche, l'iniziativa privata volta allo sfruttamento di
tale risorsa non risulta preclusa; 
      4. L'obiettivo comunitario del 20 per cento di riduzione  entro
il 2020 delle emissioni CO2, unito agli obiettivi del  Protocollo  di
Kyoto, rende l'estrazione di CO2 dal sottosuolo, assieme agli impatti
ambientali che produce, contrastante con le  politiche  di  lotta  ai
cambiamenti climatici che la Regione Toscana intende perseguire; 
      5. Gli impianti di recupero, in quanto collocati in  aree  gia'
interessate da impiantistica industriale, presentano un minor impatto
dal punto di vista territoriale e  paesaggistico  rispetto  a  quelli
connessi alla realizzazione di nuovi pozzi, che potrebbero non essere
ubicati in aree con tali caratteristiche; 
      6. Dato l'interesse pubblico  ad  evitare  la  perforazione  di
nuovi pozzi privilegiando metodiche che, in ossequio al principio  di
sviluppo sostenibile, risultino meno impattanti per l'ambiente e  per
il  territorio  e  consentano  l'utilizzo  razionale  delle   risorse
naturali, e' necessario, fino al completo recupero della CO2 prodotta
dalle centrali geotermoelettriche, vietare il rilascio di permessi di
ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria  di  CO2
con estrazione del gas dal sottosuolo, nonche' l'emanazione  di  atti
agli  stessi  preordinati;  cio'  fatta  salva  la  possibilita'   di
rinnovare,  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  le
concessioni gia' rilasciate alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge; 
      7. Al fine di massimizzare il recupero di  CO2,  e'  necessario
prevedere che i titoli abilitativi alla realizzazione e  gestione  di
impianti che comportano processi di combustione idonei  a  sviluppare
emissioni di  CO2,  prevedano  l'obbligo  del  titolare  di  cessione
gratuita della stessa CO2 a coloro che intendano recuperarla; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Disposizioni urgenti per la coltivazione 
                        di anidride carbonica 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma  2,  fino  al  completo  recupero
dell'anidride    carbonica    (CO2)    prodotta    dalle     centrali
geotermoelettriche presenti in Toscana, e'  vietato  il  rilascio  di
permessi di ricerca  e  di  nuove  concessioni  per  la  coltivazione
mineraria di CO2 con  estrazione  del  gas  dal  sottosuolo,  nonche'
l'emanazione di atti agli stessi preordinati. 
  2. E' consentito il rinnovo delle concessioni per  la  coltivazione
mineraria  di  CO2  con  estrazione  del  gas  dal  sottosuolo   gia'
rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. I titoli abilitativi alla realizzazione e gestione  di  impianti
che comportano processi di combustione idonei a sviluppare  emissioni
di CO2 prevedono l'obbligo del titolare di  cederla  gratuitamente  a
coloro  che  intendono  recuperarla.  A  tali  soggetti  competono  i
successivi processi di depurazione necessari per l'utilizzo a cui  la
stessa CO2 e' destinata. 
  4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai
procedimenti gia' avviati  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
stessa. 
  La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  Uffi  ciale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
      Firenze, 3 aprile 2015 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 24 marzo 2015. 
 
    (Omissis).